Copyzero

 

 
Una valida alternativa che permetta di mantenere il diritto d’autore ma al contempo con sia un salasso insostenibile per i gruppi che iniziano e cercano la loro strada per sfondare? Ora c’è e possiamo abbandonare la SIAE !
 
 
 
Video esplicativo:
 
 

Che cos’è Copyzero?

 
Il diritto d’autore comprende il diritto morale d’autore (in primis, il diritto alla paternità intellettuale) e il diritto allo sfruttamento economico dell’opera. In molti casi, quest’ultimo diritto non si concretizza in alcun guadagno patrimoniale (se non per l’ente che ne garantisce la tutela a pagamento, la SIAE): la condizione di chi paga la SIAE e riceve compensi è ben diversa da quella di chi paga la SIAE e non riceve compensi. Molte persone, infatti, non sono inserite in un contesto di mercato e al tempo stesso non possono permettersi di versare o di versare frequentemente certe somme per la tutela del copyright (per il deposito di un’opera SIAE chiede al non iscritto 110 euro). Copyzero è un modo per tutelare il diritto d’autore ad un costo prossimo allo zero (0,36 euro), un modo per garantire a chiunque, innanzitutto, un diritto della persona.
 

Come funziona Copyzero?

 
Copyzero utilizza la marca temporale qualificata per ottenere:
 
a) la prova della creazione di una determinata opera da parte di un determinato autore;
 
b) la prova dell’esistenza di un’opera ad una data certa (art. 1, comma 1, lett. bb del decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82: “validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi”).
 
Utilizzare Copyzero è semplice: basta apporre una marca temporale (costa 0,36 euro) al documento informatico contenente l’opera/le opere dell’ingegno (letteraria/e, musicale/i, figurativa/e… ) e un file di testo riportante i dati di copyright (titolo/i dell’opera/delle opere e nome/i dell’autore/degli autori) [1].
Va bene qualsiasi formato (txt, mp3, jpeg, mpeg… ).
 
Il Movimento Costozero viene incontro a chi non possa o non voglia acquistare smart card e relativo lettore, con Copyzero on-line.
 
[1] Art. 8, comma 1, legge 633/1941: E’ reputato autore dell’opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell’opera stessa.
 
Nota: secondo il DPCM 13 gennaio 2004, il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma non produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (piena prova fino a querela di falso), se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Consigliamo quindi di non includere i suddetti elementi (esempio: nel file archivio è preferibile inserire i sorgenti di un programma anziché l’eseguibile).
 
Fonte e maggiori informazioni: www.costozero.org